Tutto quello che c’è da sapere sul divorzio per alterazione del vincolo coniugale e sugli articoli 237 e 238 del codice civile

L’articolo 237 del codice civile stabilisce un fondamento autonomo di divorzio che non si basa né sull’accordo dei coniugi, né sulla dimostrazione di una colpa. Il divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale si distingue per la sua meccanica puramente oggettiva: conta solo la durata della separazione. Osserviamo in pratica che questa via rimane poco padroneggiata, anche da parte di soggetti già coinvolti in una procedura contenziosa.

Valutazione del termine di un anno: data di citazione o pronuncia del divorzio

L’articolo 238 del codice civile fissa a un anno di separazione effettiva la soglia per caratterizzare l’alterazione definitiva del legame coniugale. La riforma derivante dalla legge del 23 marzo 2019, applicabile dal 1° gennaio 2021, ha ridotto questo termine (precedentemente fissato a due anni) e modificato il suo punto di partenza.

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Quando il richiedente invoca l’alterazione sin dalla citazione e precisa i motivi della sua richiesta, il termine di un anno si valuta al giorno di questa citazione. Il giudice verifica quindi che la cessazione della comunità di vita risalga ad almeno dodici mesi prima della richiesta.

Al contrario, quando il richiedente non indica i motivi nella citazione, il termine può essere valutato al giorno della pronuncia del divorzio. Questo meccanismo, previsto dall’articolo 238, offre una flessibilità procedurale che raccomandiamo di anticipare fin dalla redazione dell’atto introduttivo di causa.

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La scelta tra queste due opzioni condiziona la strategia temporale del fascicolo, in particolare per le separazioni recenti la cui durata sfiora la soglia legale.

La cessazione della comunità di vita presuppone la riunione di due elementi. L’elemento materiale corrisponde alla fine della coabitazione: residenze distinte, assenza di vita sotto lo stesso tetto. L’elemento intenzionale traduce la volontà di almeno un coniuge di non vivere più insieme.

La prova si ottiene con tutti i mezzi: contratti di locazione separati, attestazioni, estratti conto bancari distinti, dichiarazioni fiscali individuali. Il quadro probatorio definito dagli articoli 237 e 238 del codice civile si basa su questa logica fattuale, senza esaminare il comportamento coniugale.

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Esenzione dal termine di un anno in caso di richieste multiple

L’articolo 238 prevede un caso di esenzione troppo spesso trascurato. Quando una richiesta per alterazione è unita a un’altra richiesta di divorzio, il termine di un anno non è richiesto. Questa ipotesi riguarda principalmente l’articolazione con il divorzio per colpa.

Un coniuge può citare in divorzio per colpa a titolo principale e invocare l’alterazione definitiva del legame coniugale a titolo sussidiario. Se il giudice respinge la colpa per mancanza di prove sufficienti, può pronunciare il divorzio sulla base dell’alterazione, senza verificare il decorso del termine di un anno. Questo meccanismo costituisce una rete di sicurezza procedurale.

Osserviamo che questa articolazione modifica la strategia contenziosa. Il coniuge richiedente che esita tra colpa e alterazione ha interesse a formulare entrambe le richieste simultaneamente piuttosto che in modo successivo. Ciò evita un secondo circuito procedurale e riduce la durata complessiva del contenzioso.

Divorzio per alterazione e assenza di colpa: conseguenze sui danni

Il divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale è un divorzio senza colpa nel senso stretto. Il giudice non deve ricercare il comportamento colposo di uno o dell’altro coniuge per pronunciare la dissoluzione del matrimonio. Questa neutralità ha ripercussioni dirette sulle richieste di risarcimento.

L’articolo 266 del codice civile consente a un coniuge di ottenere danni quando la dissoluzione del matrimonio gli causa conseguenze di particolare gravità. Nel contesto di un divorzio per alterazione, questa richiesta rimane ammissibile, ma il suo fondamento differisce da quello del divorzio per colpa. Non si tratta di sanzionare un inadempimento agli obblighi del matrimonio, ma di riparare un danno legato alla rottura stessa.

  • I danni sulla base dell’articolo 266 presuppongono la prova di conseguenze materiali o morali di particolare gravità, distinte dal semplice danno legato al divorzio.
  • Una richiesta di danni sulla base dell’articolo 1240 del codice civile (responsabilità civile di diritto comune) rimane possibile se è caratterizzato un comportamento colposo indipendente dal fondamento del divorzio.
  • Il giudice valuta sovranamente la gravità del danno, il che rende il risultato aleatorio in assenza di colpa provata.

Questa distinzione tra i due fondamenti risarcitori (articolo 266 e articolo 1240) è un punto tecnico che il richiedente deve chiarire fin dalle sue conclusioni. Confondere i due fondamenti espone a un rigetto della richiesta.

Effetti del divorzio sulla liquidazione degli interessi patrimoniali

La pronuncia del divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale produce gli stessi effetti patrimoniali di qualsiasi altro caso di divorzio. La data degli effetti tra coniugi riguardo ai loro beni risale, salvo diversa convenzione, alla data dell’ordinanza di non conciliazione (per le procedure vecchie) o alla data fissata dal giudice nel contesto della procedura riformata.

La legge del 7 aprile 2026 relativa all’indivisione e alla liquidazione degli interessi patrimoniali modifica alcuni meccanismi applicabili dopo il divorzio. Le regole di gestione dell’indivisione post-divorzio sono state adeguate per fluidificare la divisione, un punto particolarmente sensibile quando la separazione di fatto dura da diversi anni prima della richiesta al giudice.

In pratica, la lunga durata di separazione che caratterizza questo tipo di divorzio complica frequentemente la valutazione dei beni. I coniugi separati da più di un anno hanno spesso costituito patrimoni distinti, contratto debiti personali o realizzato investimenti su beni comuni. Il giudice liquidatore deve districare questi flussi finanziari, il che allunga la fase post-divorzio.

Una donna sola in un parco tiene documenti giuridici, illustrando il periodo di separazione di due anni richiesto per un divorzio per alterazione del legame coniugale

Il divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale rimane l’unica via che consente a un coniuge di ottenere il divorzio nonostante il rifiuto dell’altro, senza dover provare una colpa. La sua meccanica si basa sul tempo e sulla prova di una separazione reale. La padronanza del punto di partenza del termine, l’articolazione con altri fondamenti e la preparazione della liquidazione patrimoniale condizionano l’efficacia della procedura.

Tutto quello che c’è da sapere sul divorzio per alterazione del vincolo coniugale e sugli articoli 237 e 238 del codice civile